Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  pro  tempore
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i
cui Uffici in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12  e'  domiciliato  nei
confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta
regionale pro  tempore per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale della legge della regione Puglia del 25 febbraio  2010
n. 4 pubblicata sul B.U.R. del 2  marzo  2010  n.  4  recante  «Norme
urgenti in materia di sanita' e servizi sociali»: nell'art. 2 commi 1
e 2, sostitutivo dell'art. 4, l.r.  n.  45/2008,  rubricato  Servizio
presso le direzioni sanitarie; 
        ove si prevede al comma 1 che «Entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  il  personale  appartenente
alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla
stessa data, con formale atto  di  data  certa,  emanato  dal  legale
rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno  cinque  anni
in un posto di disciplina diversa da quella per  la  quale  e'  stato
assunto e' inquadrato, a domanda, nella  disciplina  nella  quale  ha
esercitato le funzioni, qualora in possesso  dei  requisiti  previsti
dal regolamento recante la disciplina concorsuale  per  il  personale
dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483»; 
        e  al  comma  2  che  «I  direttori  generali  delle  aziende
sanitarie e degli istituti del SSR sono tenuti  a  verificare,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la permanenza dei fabbisogni che avevano  determinato  l'impiego  del
personale nella disciplina diversa da quella per la quale  era  stato
assunto. Fermo restando l'organico complessivo, i direttori  generali
dispongono  nel  contempo  la   modifica   delle   piante   organiche
conseguenti ai passaggi di  disciplina  mediante  incardinamento  del
dirigente medico nel posto vacante della  disciplina  acquisita,  con
soppressione  del  posto  lasciato   libero   nella   disciplina   di
provenienza, oppure mediante trasformazione del posto gia'  ricoperto
e lasciato libero nella disciplina di provenienza»; 
        nell'art.13, rubricato «norme in materia di incarichi a tempo
determinato», ove si prevede che «Nel limite dei posti vacanti  nella
dotazione organica e nel rispetto della  riduzione  della  spesa  del
personale imposto dalle norme vigenti, il personale gia' titolare  di
contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato presso  aziende  o
enti del servizio sanitario nazionale (SSN) e  in  servizio  a  tempo
determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio
sanitario  della  Regione  Puglia  e'   confermato   nei   ruoli   di
quest'ultima, a  tempo  indeterminato,  previa  presentazione,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di apposita domanda di mobilita'»; 
        nell'art. 15, rubricato «norme in  materia  di  personale  ex
LSU», ove si prevede che «Agli ex lavoratori socialmente utili  (LSU)
gia' utilizzati, attraverso piani di impresa e  successive  proroghe,
in forma continuativa, nelle ASL e  negli  enti  del  SSR  da  almeno
cinque anni alla data di entrata in vigore della presente  legge  nei
servizi di riabilitazione, tossicodipendenze, assistenza  domiciliare
integrata (ADI) e prevenzione e altri servizi, si applica il processo
di stabilizzazione previsto dall'art. 30  della  l.r.  n.  10/2007  e
dalla l.r. n. 40/2007 nei limiti dei posti  vacanti  della  dotazione
organica, i cui oneri gia' gravano sul bilancio di  ciascuna  azienda
ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione
stessa»; 
        nell'art. 16, rubricato «norme in materia di personale»,  ove
si prevede al comma 1 che «Nel rispetto delle norme di legge relative
alla spesa per il personale di cui all'art. 2,  comma  71,  della  l.
191/2009 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 24  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge  4  marzo
2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni), nelle procedure concorsuali,  le  ASL,  le  aziende
ospedaliero universitarie (AOU) e gli istituti di ricovero e  cura  a
carattere scientifico  (IRCCS)  pubblici  del  SSR  coprono  i  posti
disponibili nella dotazione organica  attraverso  concorsi  pubblici,
con riserva non superiore al 50 per  cento  a  favore  del  personale
titolare di rapporto di lavoro a  tempo  determinato  e  in  servizio
presso le medesime aziende e istituti che, alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, abbia maturato un'anzianita' di servizio
di almeno tre anni,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi  cinque
anni»; 
        e al comma 2 che «Il presente articolo si  applica  anche  al
personale  titolare  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo   determinato
instaurato dalle ASL,  dalle  AOU  e  dagli  IRCCS  pubblici  per  lo
svolgimento dei progetti finalizzati»; 
        nell'art.  17,  rubricato  «servizio  emergenza  territoriale
118», ove si prevede  che  «I  medici  titolari  d'incarico  a  tempo
determinato  nel  servizio   emergenza-urgenza   (SEU)   118   presso
un'azienda sanitaria della Regione che: 
          a) siano titolari d'incarico provvisorio nel  SEU  118  con
anzianita' di almeno tre anni nella stessa azienda sanitaria; 
          b) siano in possesso dell'attestato di formazione specifico
nel  SEU  conseguito  entro  il  1°  ottobre  2006,  hanno  titolo  a
presentare domanda di conferimento d'incarico a  tempo  indeterminato
presso le sedi delle postazioni ove risultano in servizio sulla  base
dell'incarico provvisorio in corso, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge»; 
        nell'art. 19, rubricato «norme in  materia  di  assunzioni  e
dotazioni organiche», ove si prevede nel comma 1 che «Nel rispetto di
quanto previsto  dalla  legge  regionale  27  novembre  2009,  n.  27
(Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), al
fine di dare completa applicazione alle finalita' di cui  all'art.  4
(Criteri di assunzione di personale), comma 5, della legge  regionale
30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
di previsione 2006 e bilancio  pluriennale  2006-2008  della  Regione
Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della Delib.G.R. 15 ottobre
2007, n. 1657 (Legge 27 dicembre 2006, n.  296  art.  1,  comma  565.
Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le
Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell'art. 30
della l.r. n. 10/2007. Criteri  applicativi),  i  direttori  generali
delle ASL BA, BAT, AOU «Policlinico» di Bari, IRCCS  «Giovanni  Paolo
II» di Bari e IRCCS. «S. De Bellis» di  Castellana  Grotte  destinano
una percentuale  pari  al  10  per  cento  dei  posti  vacanti  nella
categoria  A  della  propria  dotazione  organica   in   favore   del
reclutamento dei lavoratori collocati in  mobilita'  dalle  strutture
sanitarie private della regione Puglia»; 
        nel comma 6 «l'introduzione di una  serie  di  commi  (1-bis,
1-ter,  1-quater,  1-quinquies)  all'art.  1,  legge   regionale   n.
27/2009»; 
        nel comma 8 che «Le disposizioni di  cui  all'art.  25  della
l.r. n. 10/2007 sono estese ai dirigenti medici che alla data del  31
dicembre 2009 hanno maturato almeno un anno di attivita' nei  servizi
di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» 
        nell'art. 20 commi 1 e  2,  rubricato  «nome  in  materia  di
personale ARES e di progetti di piano», ove si prevede 
        nel comma 1 che «Al comma 3 dell'art. 9 (Stabilizzazione  del
personale dell'Agenzia regionale sanitaria) della l.r. n. 1/2008 dopo
le parole: «alla stessa data»  sono  inserite  le  seguenti:  «oppure
risultare in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
legge e aver prestato servizio per almeno  dodici  mesi  alla  stessa
data»; 
        nel comma 2 che «Fatto salvo quanto previsto dalla  normativa
vigente in materia di spesa del personale di cui  all'art.  2,  comma
71, della l. 191/2009, per l'attuazione delle  direttive  di  cui  al
documento  d'intesa  20  ottobre  2008,  n.  116,  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, il rapporto  di  lavoro  del  personale
medico vincitore di avviso pubblico  bandito  dall'Agenzia  regionale
sanitaria (ARES) per la  realizzazione  di  progetti  previsti  dalla
Delib. G.R. 28 ottobre 2004, n. 1582  (Programma  di  utilizzo  delle
quote vincolate agli obiettivi del PSN 2003-2005. Relazione attivita'
anno 2003. Progetti di piano per l'anno 2004), che sia in servizio  a
tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge
e che abbia svolto il progetto per almeno un biennio e' trasformato a
tempo indeterminato con l'Osservanza delle procedure  concorsuali  di
cui al comma 40 dell'art. 3 della l.r. n.  40/2007,  come  da  ultimo
modificato dall'art. 1 della l.r. n. 45/2008»; 
        nell'art. 21 rubricato «Norme in materia di  personale  degli
istituti penitenziari», ove si prevede 
          nel comma 1  che  «Al  fine  di  garantire  la  continuita'
dell'assistenza  sanitaria  alla  popolazione  detenuta  e   di   non
disperdere la specifica  professionalita'  del  personale  che  opera
negli istituti di pena, transitato al  SSR,  per  effetto  di  quanto
disposto dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008 (Modalita' e criteri per  il  trasferimento  al  servizio
sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali  in
materia  di  sanita'  penitenziaria),  si  autorizzano  le  ASL,  nei
pubblici concorsi da bandire per la copertura dei posti  vacanti  nei
servizi o unita' operative multiprofessionali di cui alla Delib. G.R.
27 ottobre 2009, n. 2020 (D.P.C.M 1° aprile  2008  -  Indicazioni  in
ordine  all'individuazione   di   specifici   modelli   organizzativi
differenziati con riferimento  alla  tipologia  e  consistenza  degli
istituti di pena), a prevedere, ai sensi della normativa vigente, una
riserva di posti per consentire l'accesso  nei  ruoli  aziendali  del
personale  sanitario  non  medico  le  cui  convenzioni  sono   state
prorogate al 30 giugno 2010»; 
        nel comma  4  che  «La  spesa  inerente  l'inquadramento  del
personale  di  cui  ai  commi  precedenti  non  rientra  nei   limiti
prescritti dall'art. 1, comma 565,  lettera  a),  della  l.  296/2006
trattandosi di trasferimento successivo di funzioni i cui oneri  sono
assicurati con le risorse finanziarie di cui all'art. 6 del  d.P.C.M.
1° aprile 2008»; 
        nel comma 5, che «Il personale medico  titolare  di  incarico
provvisorio di cui all'art. 50 della legge 9  ottobre  1970,  n.  740
(Ordinamento delle categorie  di  personale  sanitario  addetto  agli
istituti di prevenzione e pena non  appartenenti  ai  ruoli  organici
dell'Amministrazione  penitenziaria),  e'  equiparato  al   personale
medico titolare di incarico definitivo di cui all'art.  3,  comma  4,
del d.P.C.M. 1° aprile 2008. Tale personale e' collocato in  apposito
elenco nominativo a esaurimento istituito presso l'ASL di competenza.
Nei confronti del personale di cui al presente comma  si  applica  lo
stesso trattamento giuridico ed economico  dei  medici  con  incarico
definitivo, ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali»; 
        nel comma 6  che  «I  contratti  di  lavoro  dei  medici  del
servizio integrativo di assistenza sanitaria e dei medici specialisti
di cui agli articoli 51 e 52 della l. 740/1970, come  rispettivamente
modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 15 gennaio 1991,  n.  26,
sono disciplinati dagli accordi integrativi regionali per la medicina
generale e per la specialistica ambulatoriale, da approvare a seguito
della sottoscrizione degli accordi collettivi nazionali stipulati  in
data 27 maggio 2009, in attesa della specifica  trattativa  nazionale
dedicata alla medicina penitenziaria»; 
        nell'art. 24 commi 1 e 3,  rubricato  «norme  in  materia  di
nomina dei direttori generali», ove si prevede nel comma  1  che  «E'
istituito l'elenco regionale dei  candidati  idonei  alla  nomina  di
direttore generale delle aziende e istituti  del  servizio  sanitario
della Regione Puglia»; 
        nel comma 3 che «La Giunta regionale disciplina, con apposito
provvedimento, le  modalita'  di  emanazione  degli  avvisi  pubblici
finalizzati all'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma  1,
i criteri metodologici per la verifica  del  possesso  dei  requisiti
previsti  dall'art.  3-bis,  comma  4,  del  d.lgs.  502/1992,   come
modificato dall'art. 8 del d.lgs. 254/2000, ai fini  dell'inserimento
nel suddetto elenco dei  candidati  idonei,  sulla  base  dei  titoli
posseduti»; 
        nell'art. 26, rubricato «modifiche all'art.  17  della  legge
regionale n. 1/2005», ove si  prevede  che  «All'art.  17  (Norme  in
materia di spesa sanitaria) della legge regionale 12 gennaio 2005, n.
1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione  2005  e
bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono  apportate
le seguenti modifiche: 
          a) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: 
    «6. Il trattamento economico annuo del direttore  generale  delle
ASL, delle Aziende ospedaliero - universitarie (AOU) e degli istituti
di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)  pubblici  e'
equiparato al trattamento economico massimo complessivo,  esclusi  la
retribuzione di risultato ed eventuali assegni ad personam,  previsto
dalla contrattazione collettiva nazionale per  le  posizioni  apicali
della dirigenza medica, incrementato del 25 per cento, fatta salva la
decurtazione del 20 per  cento  prevista  per  le  nomine  effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge  6  agosto
2008,  n.  133  (Conversione  in   legge,   con   modificazioni   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante  disposizioni  urgenti,
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria)
e successive modificazioni. 
    7. Il trattamento  economico  di  cui  al  comma  6  puo'  essere
integrato, a fine mandato, di un ulteriore 20 per cento dello stesso,
previa valutazione della realizzazione degli obiettivi  di  salute  e
dei servizi assegnati con il provvedimento di  nomina  e  annualmente
con il documento di indirizzo  economico-funzionale,  nonche'  previa
verifica  dei  risultati  di  gestione  ottenuti  in  riferimento  al
mantenimento del  pareggio  di  bilancio  ovvero  alla  riduzione  di
disavanzi accertati all'atto dell'insediamento, abbattuti almeno  del
30 per cento in caso di mandato triennale e del 50 per cento in  caso
di mandato quinquennale. 
    8. Il trattamento economico annuo del direttore sanitario  e  del
direttore amministrativo delle ASL, delle AOU e degli IRCCS  pubblici
e' definito nell'80  per  cento  di  quello  spettante  al  direttore
generale, incrementato del 10 per cento, previa valutazione da  parte
del  direttore   generale   sulla   realizzazione   degli   obiettivi
annualmente assegnati, fatta salva la decurtazione del 20  per  cento
per le nomine effettuate successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della l. 133/2008 e successive modificazioni.». 
        b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. I trattamenti  economici  di  cui  al  presente  articolo
devono essere aggiornati con le stesse  decorrenze  stabilite  per  i
contratti nazionali di lavoro della dirigenza medica»; 
        nell'art. 30, rubricato «modifiche all'art. 25 della l.r.  n.
25/2007», ove  si  prevede  che  «Fatte  salve  le  previsioni  della
contrattazione collettiva, ove piu' favorevoli, la Regione, gli enti,
le aziende e le societa'  strumentali  della  Regione  Puglia  devono
prevedere nei bandi di gara, negli avvisi  e,  in  ogni  caso,  nelle
condizioni di contratto per l'affidamento di servizi  l'assunzione  a
tempo indeterminato del personale gia'  utilizzato  dalla  precedente
impresa o societa' affidataria dell'appalto nonche' la garanzia delle
condizioni  economiche  e  contrattuali  gia'  in  essere,  ove  piu'
favorevoli. 
    2. Le previsioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  in
misura proporzionale alla quantita' di servizi appaltati. 
    3. I vincoli di cui ai commi 1 e  2,  a  integrazione  di  quanto
previsto dalla Delib.G.R. 15 dicembre  2009,  n.  2477  (Modifiche  e
integrazioni alla Delib.G.R. 5  maggio  2009,  n.  745  -  Criteri  e
procedure per l'attivazione dell'istituto dell'in house  providing  -
Linee  guida  per  la  costituzione,  attivazione  e  gestione  delle
societa' strumentali alle attivita' delle aziende sanitarie  ed  enti
pubblici  del  servizio  sanitario  regionale  di   Puglia),   devono
comprendere anche le attivita' che costituiscono compito  diretto  di
tutela della salute, comprese le attivita'  di  supporto  strumentale
delle imprese appaltatrici. 
    4. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di
affidamento dei servizi in favore di societa' strumentali  costituite
dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e  tra
societa' strumentali della Regione, degli enti o delle aziende  della
Regione Puglia, nei limiti del fabbisogno  di  personale  da  adibire
effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati. 
    5. Il presente articolo non si applica  ai  dirigenti.  Rientrano
nell'applicazione del presente articolo  i  soci  di  cooperative  di
lavoro che non abbiano funzioni direttive a  condizione  che  abbiano
espressamente rinunciato o ceduto le  quote  di  partecipazione  alla
cooperativa all'atto dell'assunzione presso la nuova impresa; in ogni
caso, l'assunzione dei soci di cui al  presente  comma  avviene  solo
dopo l'assunzione del personale dipendente della cooperativa. 
    6.  Il  servizio  svolto  dai  volontari  delle  associazioni  di
volontariato convenzionate con le aziende sanitarie per  il  servizio
di emergenza urgenza sanitaria 118 deve essere  valutato  nell'ambito
delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento di personale
per il servizio di emergenza urgenza 118». 
    Le disposizioni riportate in epigrafe vengono  impugnate,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2010 perche' in
contrasto con gli artt. 3, 24, 31, 33, 51,  97,  117,  secondo  comma
lett. I) e terzo comma, e 118 della Costituzione. 
    La legge regionale in epigrafe indicata si propone,  mediante  le
norme sopra indicate, di operare  l'inquadramento  e  la  progressiva
stabilizzazione  di  personale  precario,  adottando  una   procedura
speciale di reclutamento del personale dirigente medico finalizzata a
valorizzare   l'esperienza   conseguita   con   contratti   a   tempo
determinato, in violazione tuttavia dei  principi  costituzionali  di
ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon  andamento   della   pubblica
amministrazione, di cui sono espressione i principi normativi statali
propri del regime di assunzione previsto  per  ciascun  settore,  dei
vincoli finanziari in materia di spesa del personale e del  principio
per cui e'  possibile  accedere  all'impiego  alle  dipendenze  delle
pubbliche amministrazioni solo  mediante  il  pubblico  concorso.  In
dettaglio: 
        A) l'art. 2 presenta vari profili di illegittimita'. 
    L'art. 2, comma 1, prevede che il personale dirigente medico, che
risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto  di  disciplina
diversa da quella per la quale e' stato  assunto,  e'  inquadrato,  a
domanda, nella disciplina nella  quale  ha  esercitato  le  funzioni,
qualora  in  possesso  dei   requisiti   previsti   dalla   normativa
concorsuale vigente. 
    Tale disposizione, peraltro formulata in maniera generica e  poco
chiara, eccede indubbiamente dalle competenze legislative  regionali.
Infatti, la  norma  non  specificando  quali,  tra  le  categorie  di
soggetti che in concreto appartengono al personale dirigente  medico,
siano beneficiarie della disposizione e possano quindi effettivamente
adire  al   previsto   inquadramento,   conduce   al   risultato   di
ricomprendere tra i suoi  destinatari  anche  personale  titolare  di
rapporto di lavoro non  suscettibile  di  stabilizzazione  alla  luce
della normativa statale di principio. 
    Parlare con nori 
    Ne discende la sua incostituzionalita', nel rilievo che: 
        l'art. 2 consente l'inquadramento  e  la  stabilizzazione  di
personale   dirigente   precario   in   violazione   del    principio
costituzionale dell'accesso agli impieghi delle P.A., della normativa
statale di riferimento, dei principi di ragionevolezza, imparzialita'
e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 primo  comma
Cost.), del principio del pubblico concorso, di cui agli artt.  51  e
97 terzo comma cost. Cost. in relazione al canone  di  ragionevolezza
(art.  3  Cost.).  In  particolare,  con  specifico  riferimento   al
principio del pubblico concorso, la  Corte  costituzionale  ha  avuto
modo di chiarire (sent. n. 81/2006) che «il  principio  del  pubblico
concorso  costituisce  la  regola  per  l'accesso  all'impiego   alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo  scopo
di assicurare la loro imparzialita' ed efficienza. Tale principio  e'
consolidato  nel  senso  che   eventuali   deroghe   possono   essere
giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni  di  interesse
pubblico», (nello stesso senso, in argomento anche le sentenze n. 159
del 2005, n. 205 e n. 34  del  2004).  Nella  medesima  pronuncia  n.
81/2006,  la  Corte  ha  altresi'  escluso  che  tali   peculiari   e
straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere  ravvisate
nella personale aspettativa degli aspiranti, anche se essi siano gia'
legati da rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione. 
        la stabilizzazione effettuata  in  assenza  di  procedure  di
selezione costituisce il concreto effetto della  norma  in  esame,  e
contrasta con la necessita' che alla dirigenza  sanitaria  si  acceda
per concorso pubblico per titoli ed esami, in violazione  dell'art  .
117, comma 3, Cost., in  relazione  ai  principi  fondamentali  della
materia di competenza legislativa  concorrente  della  «tutela  della
salute», di cui all'art. 15 del d.lgs. 502/1992, che  costituisce  la
normativa di principio in argomento. 
    in violazione dell'art .117, comma 3, Cost. 
        l'art. 2 contrasta anche con le previsioni  di  cui  all'art.
17, commi da 10 a 13, del decreto-legge  n.  78/2009  convertito  con
modificazioni nella legge n.  102/2009,  che,  con  riferimento  alla
generalita' delle amministrazioni pubbliche, in luogo delle procedure
di stabilizzazione previste dalla previgente legislazione statale che
comunque non consentiva la stabilizzazione del  personale  dirigente,
prevede per il  solo  personale  non  dirigente  nuove  modalita'  di
valorizzazione dell'esperienza  professionale  acquisita,  attraverso
l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva  dei  posti.
Dette norme,  richiamate  dall'art.  2,  comma  74,  della  legge  n.
191/2009, fanno  esclusivo  riferimento  al  personale  precario  non
dirigenziale delle amministrazioni, di cui all'art. 1, comma  2,  del
d.lgs.  n.  165/2001  e  successive  modificazioni,  tra   cui   sono
ricompresi anche gli enti del SSN. 
    Costituendo,  la  citata  normativa  statale,   disposizione   di
principio ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  la
disposizione  regionale  in  esame  risulta  pertanto   proposta   in
violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. 
    L'art. 2, al comma 2 prevede che gli enti del Servizio  sanitario
regionale siano tenuti a verificare la permanenza dei fabbisogni  che
avevano determinato l'impiego del personale nella disciplina  diversa
da quella per la quale era stato assunto. Tuttavia tale verifica  non
costituisce, alla  stregua  della  disciplina  in  esame,  condizione
prodromica  al  successivo  accesso  all'inquadramento,  che  risulta
pertanto completamente svincolato da alcun rapporto di subordinazione
a detta verifica. La conseguenza si coglie sul piano economico  e  di
bilancio, nel rilievo che anche nel caso di verificata  insussistenza
di detti fabbisogni conseguono comunque maggiori oneri, in violazione
dell'art. 81 Cost. 
    Infine l'art. 2, comma 4, consente di procedere all'inquadramento
del personale in discorso anche in assenza dei prescritti  requisiti,
ritenendo utile a  tale  fine  la  mera  iscrizione  alla  scuola  di
specializzazione, e non il possesso del titolo  di  specializzazione,
come invece previsto dalla disciplina concorsuale  vigente,  violando
in  tal  modo  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.  In
definitiva l'art. 2  esaminato,  prevedendo  la  stabilizzazione  del
personale  medico  dirigenziale   precario,   prescinde   del   tutto
dall'esigenza di consentire l'accesso alle posizioni  dirigenziali  a
chiunque vi abbia interesse, cosi' violando gli artt. 51 e 97  Cost.,
anche  in  contrasto  con  i  principi  di  ragionevolezza,  di  buon
andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli
articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Cosi'  disponendo,   il   legislatore   regionale   legifera   in
difformita'  alla  normativa  statale   di   riferimento   costituita
dall'art. 15 del d.lgs. 502/1992, la cui ratio e'  stata  lucidamente
evidenziata  dalla  giurisprudenza  di  legittimita':  «In  tema   di
rapporto di lavoro della dirigenza medica, l'art. 15  del  d.lgs.  n.
502 del 1992, come modificato dal  d.lgs.  n.  229  del  1999,  nello
stabilire, tra l'altro, che l'esito positivo delle verifiche, cui  il
dirigente  sanitario  e'  periodicamente   sottoposto,   «costituisce
condizione per il conferimento  o  la  conferma  degli  incarichi  di
maggior  rilievo,  professionali  o  gestionali»,  intende  porre   a
salvaguardia dell'interesse pubblico della salute dei  cittadini  uno
strumento per assicurare il  miglior  funzionamento  della  struttura
sanitaria, giacche'  dette  verifiche  devono  essere  funzionalmente
volte ad assicurare alla struttura medesima,  e  quindi  ai  fruitori
della stessa, non solo la specifica competenza professionale  di  chi
vi opera, ma  anche  il  corretto  espletamento  del  servizio  e  la
realizzazione  dell'appropriatezza  degli  interventi  con  finalita'
preventive,  diagnostiche,  terapeutiche  e  riabilitative,   nonche'
l'efficace ed efficiente gestione delle risorse», (Cass.Sez.  lavoro,
n. 28714 del 3 dicembre 2008); dall'art. 17, commi da  10  a  13  del
d.l. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009;
dall'art. 2, comma 74, della legge n. 191/2009. 
    2) L'art. 13,  nel  prevedere  la  possibilita',  sussistendo  le
condizioni ivi prescritte, per il  personale  titolare  di  contratto
ovvero di incarico a tempo determinato  presso  enti  o  aziende  del
servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al  31
dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio  sanitario  della
regione Puglia di transitare  nei  ruoli  di  quest'ultima,  a  tempo
indeterminato,  consente  di  fatto  l'utilizzo  dell'istituto  della
mobilita' per effettuare inquadramenti presso gli enti sanitari della
Regione Puglia, a tal fine essendo sufficiente la titolarita'  di  un
contratto o incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti  del
servizio sanitario nazionale (SSN), e  la  prestazione  di  attivita'
lavorativa a tempo determinato alla data del 31 luglio  2009,  (senza
tuttavia specificare in quale posizione, che potrebbe anche risultare
differente da quella di provenienza) presso i predetti enti  sanitari
regionali. 
    Tale disposizione e' incostituzionale in quanto: 
        si pone  in  contrasto  con  i  principi  di  ragionevolezza,
imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica   amministrazione,
nonche' con il principio del pubblico concorso, di cui agli artt.  3,
51 e 97 Cost. In particolare con specifico riferimento  alla  materia
del pubblico concorso quanto gia' esposto con riferimento all'art. 2,
comma 1. 
        determina una violazione delle disposizioni contrattuali  che
regolano l'istituto della mobilita' e  che  consentono  la  mobilita'
stessa solo nel  rispetto  della  categoria,  profilo  professionale,
disciplina e posizione economica di appartenenza del dipendente, e si
pone in tal modo in contrasto con l'art. 117, secondo comma,  lettera
l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato  la
materia dell'ordinamento civile e,  quindi,  i  rapporti  di  diritto
privato  regolabili  dal  Codice  civile,  quali  sono  i   contratti
collettivi. 
        non e' in linea con  l'art.  30  del  d.lgs.  n.  165/2001  e
successive modificazioni, disciplina statale di riferimento, che, nel
disciplinare i passaggi di  personale  tra  amministrazioni  diverse,
limita l'immissione nei ruoli delle amministrazioni in cui si  presta
servizio al solo personale in posizione di comando o di  fuori  molo,
violando in tal modo l'art. 97 Cost. 
        si pone in contrasto anche con  gli  articoli  24  e  31  del
d.lgs. n. 150/2009, secondo  i  quali,  in  attuazione  dell'art.  97
Cost., le pubbliche amministrazioni, e le regioni, anche  per  quanto
concerne i propri enti e le amministrazioni  del  servizio  sanitario
nazionale, a decorrere dal 1 gennaio 2010,  devono  coprire  i  posti
disponibili nella dotazione organica  attraverso  concorsi  pubblici,
con riserva non  superiore  al  cinquanta  per  cento  a  favore  del
personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di assunzioni. 
        viola il principio di leale collaborazione, di cui agli artt.
117 e 118 Cost., a cui si ispirano i rapporti tra SSN ed universita',
e viola l'autonomia universitaria, garantita dall'art. 33  Cost.,  in
quanto, riferendosi al personale  di  tutti  gli  enti  del  servizio
sanitario regionale, comprese le  aziende  ospedaliero-universitarie,
non rinvia all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra regione ed
universita', di cui all'art.3, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999  o
ad una forma d'intesa con il Rettore. 
    La  disposizione,   quindi,   contrasta   con   i   principi   di
ragionevolezza, di buon andamento  ed  imparzialita'  della  pubblica
amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    3)  L'art.  15  e'  volto  a  stabilizzare  gli   ex   lavoratori
socialmente utili (in servizio da almeno cinque anni negli  enti  del
SSR) nei limiti dei posti vacanti  della  dotazione  organica  ovvero
nell'ambito  di  una  revisione  della  consistenza  della  dotazione
stessa. Tale disposizione,  formulata  in  maniera  generica  e  poco
chiara  eccede  dalle  competenze  regionali.  Infatti,   riferendosi
genericamente agli «ex lavoratori socialmente utili» senza  precisare
in  che  posizione  tale  personale  presta   attualmente   servizio,
ricomprende tra i suoi destinatari anche il personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato, ed e' pertanto incostituzionale  per  gli
stessi motivi esposti nei confronti dell'art. 2, comma 1. 
    La disposizione in esame, inoltre, consentendo la stabilizzazione
anche in assenza di posti vacanti, non offre idonee garanzie circa il
rispetto dell'art. 2, comma 71, della richiamata  legge  n.  191/2009
(contenimento spese di personale) che si  configura  quale  norma  di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3,
della Costituzione  e  determina  oneri  non  coperti  in  violazione
dell'art. 81 della stessa Costituzione. 
    4) Gli artt. 16, commi 1 e 2, l'art. 19,  comma  1  e  l'art  22,
comma 1 possono valutarsi unitariamente, atteso che essi  violano  il
principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost.,
a cui devono ispirarsi i rapporti tra  SSN  ed  universita',  nonche'
l'autonomia universitaria, garantita dall'art. 33 Cost.,  in  quanto,
riferendosi al personale di tutti gli  enti  del  servizio  sanitario
regionale, comprese  le  aziende  ospedaliero-universitarie,  privano
l'universita' della facolta' di procedere alla  individuazione  della
quota di  personale  di  eventuale  propria  competenza,  obliterando
l'atto  aziendale  e/o  i  protocolli   d'intesa   tra   regione   ed
universita', di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517 del  1999,
o una forma d'intesa con il Rettore. 
    5) L'art. 16, comma 3, e l'art. 18,  sono  volti  ad  ampliare  i
destinatari delle procedure di stabilizzazione  di  cui  all'art.  3,
comma 38, della legge n. 40/2007,  prorogandone  sostanzialmente  gli
effetti. Cio' rende palese come tali disposizioni siano affette dagli
stessi vizi gia' denunciati in ordine all'art. 2, comma 1. 
    6) L'art. 17, prevede che i medici titolari di incarico  a  tempo
determinato, operanti nel servizio di emergenza-urgenza e in possesso
di determinati requisiti, possano presentare domanda di  conferimento
di incarico a tempo indeterminato. Anche  questa  norma  consente  in
sostanza la stabilizzazione  di  personale  medico  assunto  a  tempo
determinato, in violazione dei principi gia' esaminati  del  pubblico
concorso e della imparzialita' dell'azione amministrativa, per cui e'
incostituzionale  per  gli  stessi  motivi  esposti   nei   confronti
dell'art. 2, comma 1. 
    7)  L'art.  19,  comma   6   introduce   alcuni   commi   (1-bis,
1-ter, 1-quater, 1-quinquies) all'art. 1  della  legge  regionale  n.
27/2009, recante disposizioni in materia  di  dotazioni  organiche  e
assunzioni,  gia'  oggetto  di   impugnativa   innanzi   alla   Corte
costituzionale  da  parte  del  Governo   con   ricorso   ritualmente
notificato e depositato il 3 marzo 2010. Con i  predetti  commi,  nel
richiamare i principi di cui al comma 1 del citato art. 1  in  merito
alla rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti  del  SSR,
si introducono alcune deroghe ai predetti  principi,  consentendo  di
computare,  tra  l'altro,  il  fabbisogno  di  personale  finalizzato
all'attivazione di nuovi servizi ed attivita' non  contemplati  dalle
vigenti  dotazioni  organiche,  ed  affermando  la   necessita'   che
nell'applicazione del predetto art. 1 nel suo complesso debba  essere
assicurato il principio dell'invarianza della spesa. 
    Al riguardo, fermo che in sede  di  impugnativa  dell'art.  1  in
esame si e' espressamente evidenziato che tale norma,  nel  prevedere
che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni
2009 e 2010 vengano  integralmente  impiegati  ..........  per  nuove
assunzioni, comporta oneri tali da pregiudicare il contenimento delle
spese per il personale,  obiettivo  avuto  di  mira  dal  legislatore
statale con le leggi finanziarie 2009  e  2010,  si  Osserva  che  le
modifiche introdotte concorrono a  rendere  la  norma  impugnata  del
tutto inidonea a garantire la  riduzione  delle  spese  di  personale
prevista da ultimo dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009. 
    Alla stregua della  giurisprudenza  di  codesta  Corte  le  norme
statali che fissano limiti di spesa alle Regioni ed agli enti locali,
a condizione che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio  della
finanza pubblica, che non prevedano in  modo  esaustivo  strumenti  o
modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi e che  incidano
temporaneamente su una complessiva e non trascurabile voce di  spesa,
possono qualificarsi principi  fondamentali  di  coordinamento  della
finanza pubblica (cfr. sentenza n. 94 del 2009), e la  violazione  di
siffatte norme statali si traduce  nella  violazione  dell'art.  117,
comma 3 Cost. che attribuisce allo  Stato  una  potesta'  legislativa
concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    8) L'art. 19,  comma  8  e  l'art.  20  ampliano  il  novero  dei
destinatari  della  vigente  normativa  regionale   in   materia   di
stabilizzazioni   di    personale    dirigente.    I    profili    di
incostituzionalita' della  norma  sono  pertanto  analoghi  a  quanto
evidenziato in ordine all'art. 2, comma 1. 
    9) L'art. 21, comma 1, prevede una riserva di posti nei  concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli aziendali per il personale  sanitario
non medico operante in regime di convenzione nelle carceri. La  norma
e' incostituzionale sotto due  profili:  perche'  non  stabilendo  la
misura percentuale di detta riserva contrasta  con  l'art.  97  della
Costituzione, e perche' non essendo delimitata  in  maniera  rigorosa
l'area della riserva stessa pone ostacoli per  l'accesso  all'impiego
da parte di chi vi  abbia  interesse,  in  violazione  del  principio
costituzionale del pubblico concorso. 
    10)  L'art.  21,  comma  4  stabilisce  che  la  spesa   inerente
l'inquadramento del personale di cui ai commi  precedenti  (personale
non medico operante nell'ambito della medicina penitenziaria  le  cui
convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010) non  rientra  nei
limiti prescritti dall'art.  1,  comma  565,  della  legge  296/2006,
trattandosi di trasferimento di funzioni i cui oneri sono  assicurati
con le risorse di cui all'art. 6 del dPCM 1° aprile 2008. 
    Al riguardo, premesso che in materia di contenimento della  spesa
di personale per gli enti del SSN occorre far riferimento all'art. 2,
comma 71, della legge 191/2009, la norma determina oneri non  coperti
in violazione dell'art. 81 della Costituzione, tenuto  conto  che  la
spesa  sostenuta  per  il  personale  in  regime  di  convenzione  e'
inferiore a quella conseguente  all'inquadramento  in  considerazione
del differente trattamento economico spettante alle due categorie  di
personale. 
    Ne discende che  la  relativa  spesa  non  sarebbe  integralmente
coperta dalle risorse di cui al citato dPCM. 
    11)  L'art.  21,  commi  5  e  6  nel  prevedere  rispettivamente
l'equiparazione, anche ai fini previdenziali, dei medici titolari  di
incarico provvisorio di cui  all'art.  50  della  legge  740/1970  ai
medici titolari  di  incarico  definitivo,  e  l'assoggettamento  del
predetto personale alla disciplina degli accordi integrativi  per  la
medicina generale e la specialistica  ambulatoriale,  si  pongono  in
contrasto con l'art. 4, comma 3, del dPCM 1° aprile 2008 ai sensi del
quale il personale in questione resta assoggettato, anche  a  seguito
del trasferimento alle aziende sanitarie,  alla  disciplina  prevista
dalla legge n. 740/1970 fino alla scadenza del relativo rapporto che,
se a tempo determinato (come  nel  caso  in  esame)  e  con  scadenza
anteriore al 31 marzo 2009, e' prorogato solo per la durata di dodici
mesi. Inoltre l'equiparazione prevista  comporta  oneri  non  coperti
dalle risorse di cui al citato  dPCM.  Pertanto  le  disposizioni  in
esame si pongono in contrasto con gli articoli 81  e  117,  comma  2,
lettera l), della Costituzione. 
    12) L'art. 24, commi 1  e  3  nella  parte  in  cui  prevede  sia
l'istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina
di direttore generale delle  aziende  del  servizio  sanitario  della
regione, sia la competenza della Giunta  regionale  ad  emanare,  con
proprio  provvedimento,  le  modalita'   di   aggiornamento   annuale
dell'elenco e i criteri  per  la  verifica  dei  requisiti  (previsti
dall'art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. 502/1992) dei  candidati  idonei
alla predetta nomina, viola le disposizioni dell'art.4, comma 2,  del
d.lgs.  n.  517  del  1999.  L'art  24,  infatti,  non  considera  la
disposizione dell'art.4 del suddetto d.lgs., secondo cui il direttore
generale delle AOU e' nominato dalla regione d'intesa con il rettore.
Ne deriva che  tale  disposizione  viola  l'autonomia  universitaria,
poiche' gli idonei presenti nell'elenco sono solo quelli scelti dalla
regione,  cosi'  restringendosi  la  scelta  del   rettore,   poiche'
nell'individuazione della rosa di candidati non  e'  prevista  alcuna
forma di collaborazione con l'universita'. Detta  disposizione  viola
pertanto il principio di leale collaborazione, di cui agli artt.  117
e 118 Cost., a cui si ispirano i rapporti  tra  SSN  ed  universita',
nonche' l'autonomia universitaria garantita dall'art. 33 Cost. 
    13) L'art. 26 interviene in materia di trattamento economico  dei
direttori  generali,  amministrativi  e  sanitari,   modificando   la
disciplina regionale a suo tempo  emanata  in  attuazione  di  quanto
previsto dal DPCM  319/2001  (modificativo  del  DPCM  502/1999).  Si
rileva che nella disposizione  regionale  in  esame  manca  qualsiasi
riferimento  ai  predetti  dd.P.C.M,  ed  al   limite   massimo   del
trattamento economico ivi fissato, con la conseguenza che la concreta
applicazione  della  norma  puo'  dare  luogo  al  riconoscimento  di
emolumenti  superiori  a  quelli  massimi  previsti  dalla   predetta
normativa statale, con conseguente disparita' di trattamento rispetto
alle altre regioni  e  maggiori  oneri  per  la  regione  Puglia,  in
violazione dell'art. 81 Cost. 
    14) L'art. 30,  che  modifica  l'art.  25  della  legge  25/2007,
consente  un  illegittimo  inquadramento  all'interno  di   societa',
aziende o organismi, variamente denominati della Regione, di soggetti
provenienti da imprese o societa' cooperative. Nel ricordare  che  la
normativa statale - art. 18 del d.l. 112/2008  e  art.  19  del  d.l.
78/2009 - impone il rispetto  di  forme  di  selezione  pubblica  del
personale  anche  alle  societa'  pubbliche  affidatarie  di  servizi
nonche'  l'adeguamento,  da  parte  di   queste,   alle   misure   di
contenimento della spesa di personale fissate per le  amministrazioni
controllanti, la norma regionale in esame contrasta con  le  predette
disposizioni e, conseguentemente, viola i principi costituzionali  di
cui all'art. 97 della Costituzione. 
    Alla luce di quanto sopra esposto, emerge palesemente il  diretto
contrasto delle disposizioni regionali impugnate con tutte  le  norme
Costituzionali sopra indicate, introducendosi una normativa diversa e
piu' favorevole sia in punto di stabilizzazione che sotto il  profilo
economico valida solo in ambito regionale, con conseguente disparita'
di  trattamento  nei  confronti  di  omologhe  categorie   lavorative
radicate in altre regioni, nonche' massimamente  dell'art.  97  Cost.
sotto il profilo della  violazione  del  principio  di  imparzialita'
dell'azione amministrativa e uniformita' della stessa nel  territorio
nazionale.